Titolo II
Capo 5 - Onorario
Art. 13 - Il Tecnico di Laboratorio Medico ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata alI'importanza dellopera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Associazione o dal Collegio Professionale attraverso il tariffario.
Art. 14 - L'onorario del Tecnico di Laboratorio deve essere conosciuto dal paziente prima dell'inizio della cura.
Art. 15 - Il compenso sarà adeguato sia allimpegno nello svolgimento della prestazione, sia al risultato ottenuto.