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Titolo II

Capo 7 - Rapporti con gli operatori della salute

Art. 17 - I rapporti che intercorrono sia tra i Tecnici di laboratorio che tra questi ed il resto del personale operante nel SSN devono essere basati sul reciproco rispetto.Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione o il Collegio Professionale deve intervenire, nonché fornire concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato. Non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi. In caso che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione o al Collegio Professionale, che successivamente dovrà intervenire nei modi che riterrà opportuno.

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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:29
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