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Titolo II

Capo 6 - Rapporti con i cittadini e i malati

Art. 16 - Il Tecnico di Laboratorio Medico è consapevole del proprio ruolo nell’educazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettività derivanti dall’uso delle energie utilizzate. Il Tecnico di Laboratorio Medico collabora con il medico di laboratorio specialista, nell’indicare eventuali comportamenti resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente il TSLM si fa carico di fornire all’utente – e ai genitori di minore – tutte le informazioni che si rendano opportune per comprendere il significato dell’indagine e collaborare attivamente al suo espletamento. Il TSLM è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra operatore e cittadino. Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell’attività del TSLM, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni all’atto della raccolta dei dati personali e anamnestici.

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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:29
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