Titolo II
Capo 6 - Rapporti con i cittadini e i malati
Art. 16 - Il Tecnico di Laboratorio Medico è consapevole del proprio ruolo nelleducazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettività derivanti dalluso delle energie utilizzate. Il Tecnico di Laboratorio Medico collabora con il medico di laboratorio specialista, nellindicare eventuali comportamenti resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente il TSLM si fa carico di fornire allutente e ai genitori di minore tutte le informazioni che si rendano opportune per comprendere il significato dellindagine e collaborare attivamente al suo espletamento. Il TSLM è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra operatore e cittadino. Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nellattività del TSLM, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni allatto della raccolta dei dati personali e anamnestici.