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Titolo II

Capo 3 - Condotta professionale

Art. 8 - Il Tecnico di Laboratorio Medico deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale ed astenersi dall’affrontare la soluzione di procedure analitiche per i quali non si ritenga sufficientemente competente.

Art. 9 - Il Tecnico di Laboratorio Medico ha la responsabilità diretta delle procedure professionali che svolge.

Art. 10 - Il Tecnico di Laboratorio Medico non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

Art. 11 - L'esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scien¬tifiche inerenti il campo di propria competenza.Il Tecnico di Laboratorio Medico ha il do¬vere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e si¬curezza siano state valutate da soggetti o Società Scientifiche.

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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:29
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