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Titolo II

Capo 2 - Segreto professionale

Art. 6 - Il Tecnico di Laboratorio Medico è tenuto al rispetto del segreto professionale. Egli non deve rivelare né discutere i problemi del paziente con altri, eccetto che con coloro che sono responsabili della cu¬ra dello stesso,a meno di autorizzazione dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti.E’ tuttavia consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato del paziente il caso sotto il profilo clinico terapeutico, quando la descrizione dello stesso sia utile per finalità scientifiche o didattiche o di approfondimento culturale o professionale.

Art. 7 - Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti il Tecnico di Laboratorio deve far si che questi non siano identificabili eccetto dove è presente il consenso consapevole del paziente.

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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:29
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