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Titolo II

Capo 5 - Onorario

Art. 13 - Il Tecnico di Laboratorio Medico ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata alI'importanza dell’opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Associazione o dal Collegio Professionale attraverso il tariffario.

Art. 14 - L'onorario del Tecnico di Laboratorio deve essere conosciuto dal paziente prima dell'inizio della cura.

Art. 15 - Il compenso sarà adeguato sia all’impegno nello svolgimento della prestazione, sia al risultato ottenuto.

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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:29
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