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Titolo II

Capo 1 - Dignità professionale

Art.3 – Il Tecnico di Laboratorio Medico esercita la propria professione con la finalità esclusiva dei rispetto delle persone umane. indipendente mente da valutazioni circa la nazionalità la razza. le dee politiche, le condizioni sociali. il sesso e le preferenze sessuali nel rispetto della personalità. identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.

Art. 4 Il Tecnico di Laboratorio Medico svolge la propria professione nei rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.

Art. 5 Anche al di fuori dell'esercizio professionale il Tecnico di Laboratorio Medico è tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile.

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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:29
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